Art. 58.
(Nuove prove e nuovi documenti in appello).

      1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, oltre quelle di cui all'articolo 7, salvo che non le ritenga assolutamente necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
      2. È fatta salva la facoltà delle parti costituite di produrre nuovi documenti o di richiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. Si osservano le condizioni di cui all'articolo 7, comma 3, per la nomina del consulente tecnico d'ufficio.
      3. La produzione di nuovi documenti deve avvenire nei termini perentori di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, e non occorre che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.